Art. 1415
                        Atto di conferimento

1.  Il  conferimento  delle decorazioni al valor militare si effettua
con decreto del Presidente della Repubblica.
2.  La  potesta'  di conferire le dette decorazioni puo', in tempo di
guerra  o  di  grave  crisi internazionale, essere delegata agli alti
comandi  militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni
corrispondenti;  anche  in  tale  caso,  il  conferimento deve essere
sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
3.  I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando
non  sono  emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro
della  difesa  o  del  Ministro dell'economia e delle finanze per gli
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.