Art. 1416 
                              Proposta 
 
  1. Per i militari in  servizio  l'iniziativa  della  proposta  puo'
essere presa dal superiore  immediato,  o  da  altro  superiore  piu'
elevato. 
  2. Le proposte,  corredate  da  tutti  i  documenti  necessari  per
comprovare la realta' e le circostanze  del  fatto  e  per  porre  in
evidenza tutti gli elementi del valore,  sono  avanzate  per  la  via
gerarchica, onde le autorita' superiori possano esprimere il  proprio
parere. 
  3. Esse sono trasmesse al Ministero  competente  entro  il  termine
perentorio di sei mesi dalla data  del  fatto,  salvo  che  ricorrano
particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine  e'
prolungato fino a nove mesi. 
  4. Nelle proposte e  nelle  concessioni  di  decorazioni  al  valor
militare sono tenute presenti  le  disposizioni  dell'articolo  1425,
circa  i  casi  in  cui  si  incorre  nella  perdita  di  diritto   o
discrezionale di esse.