Art. 1420
                      Concessioni alla memoria

1.  Se  l'autore di un atto di valore militare e' rimasto vittima del
proprio  eroismo,  o quando, comunque, e' deceduto dopo il compimento
dell'atto  di  valore,  la  decorazione al valor militare puo' essere
concessa alla sua memoria.
2.  Le  insegne  e  i  brevetti  delle decorazioni al valor militare,
concesse  alla  memoria  di  persona  deceduta,  sono  attribuite  in
proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza:
a)  al  coniuge  superstite,  nei  confronti  del  quale non e' stata
pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al piu' anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3.  Se  mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del
deceduto sono attribuiti in proprieta' al Corpo cui egli apparteneva,
se  militare;  ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle
Forze armate dello Stato.
4.  In  caso  di  morte della persona alla quale furono attribuite in
proprieta'  le  insegne  e i brevetti delle decorazioni concesse alla
memoria,  i  passaggi  di  proprieta'  delle  insegne  e dei brevetti
medesimi  sono  regolati  dalle  comuni  disposizioni  di legge sulle
successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche
nel  caso  di morte del decorato gia' in possesso delle insegne e dei
brevetti.