Art. 1420 Concessioni alla memoria 1. Se l'autore di un atto di valore militare e' rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, e' deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare puo' essere concessa alla sua memoria. 2. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non e' stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al piu' anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle. 3. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprieta' al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato. 4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprieta' le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprieta' delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato gia' in possesso delle insegne e dei brevetti.