Art. 1421
                      Atti di valore reiterati

1.  Gli  atti  di  valore  militare  reiterati, se non comportano una
ricompensa  di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una
appropriata  decorazione  al  valor  militare  e senza limitazione di
numero.
2.  Non e' consentito il conferimento di piu' decorazioni per un solo
fatto  d'armi,  anche  se molteplici sono stati gli atti di ardimento
compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.
3.  La  commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di
grado superiore non e' ammessa.