Art. 1424
                            Pubblicazioni

1.  A  cura  del  Ministero  competente, delle singole concessioni di
decorazioni al valor militare e' data pubblica notizia con inserzione
nel  proprio  bollettino,  nel  sito  istituzionale  e nella Gazzetta
Ufficiale. Di esse e' inoltre data particolare partecipazione, con la
comunicazione  integrale  delle motivazioni, al comune di nascita del
decorato.
2.  Spetta  a  detto  comune  l'obbligo di portare a conoscenza della
popolazione   ogni  concessione  con  apposita  affissione  nell'albo
pretorio   e   anche   con  la  inserzione  nelle  pubblicazioni  che
eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro
mezzo ritenuto opportuno.