Art. 1427
                         Casi di sospensione

1.  Se  nei  casi  sotto  elencati  non e' decretata la perdita delle
decorazioni,  di  cui  all'articolo 1425, il Ministro competente puo'
disporre  con  sua  determinazione  la  sospensione della facolta' di
fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio
economico,  per  tutta la durata della pena principale e accessoria o
della misura disciplinare o di prevenzione:
a)  condanna a pena restrittiva della liberta' personale, eccedente i
sei  mesi,  o  che  ha  per  effetto  la  interdizione temporanea dai
pubblici uffici;
b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.