Art. 1427 Casi di sospensione 1. Se nei casi sotto elencati non e' decretata la perdita delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, il Ministro competente puo' disporre con sua determinazione la sospensione della facolta' di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione: a) condanna a pena restrittiva della liberta' personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici; b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.