Art. 1430
                           Riabilitazione

1.  La  riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti,
dal  giorno  in  cui  e'  decretata,  le  perdute  concessioni  delle
decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche
di guerra ed elimina l'incapacita' a conseguirle.
2.  Se  la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla
perdita  della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della
cittadinanza,  o  la  reintegrazione  nel grado, producono i medesimi
effetti della riabilitazione.