Art. 1431 
                        Nuovi atti di valore 
 
1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o  reiterati
atti di valore, compiuti  da  chi  e'  incorso  nella  perdita  delle
decorazioni di cui all'articolo 1425 o delle  distinzioni  onorifiche
di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi
effetti della riabilitazione, su proposta  o  con  provvedimento  del
Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce
al  valor  militare,  la  Commissione  di  cui  all'articolo  85  del
regolamento.