Art. 1433
                             Istituzione

1.  Gli  atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche
svolte  dall'Esercito  italiano,  diretti  a  salvare  vite  umane, a
impedire  sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' le imprese
e  gli  studi  volti  allo  sviluppo  e  al  progresso  dell'Esercito
italiano,  ovvero  singole azioni caratterizzate da somma perizia, da
cui  sono  derivati  lustro  e  decoro  all'Esercito  italiano,  sono
premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito.
d) croce d'oro al merito dell'Esercito;
e) croce d'argento al merito dell'Esercito;
f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.
2.  Le  ricompense  di  cui  al  comma  1  possono  essere concesse a
cittadini  italiani  e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che,
partecipando  collettivamente  a  imprese  particolarmente difficili,
hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.