Art. 1434
                  Medaglie al valore dell'Esercito

1.  Le  medaglie  d'oro  e  d'argento  al  valore  dell'Esercito sono
concesse  a  coloro  che, in condizioni di estrema difficolta', hanno
dimostrato  spiccato  coraggio  e  singolare  perizia,  esponendo  la
propria  vita  a  manifesto rischio per salvare una o piu' persone in
grave  pericolo  oppure per impedire o diminuire comunque il danno di
grave disastro.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di
circostanze  tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole
in  sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande
onore all'Esercito italiano.
3.  La  medaglia  di  bronzo  e'  concessa  per  atti  e  imprese  di
particolare  coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di
vita.