Art. 1436
                             Istituzione

1.  Gli  atti  di  coraggio  diretti  a salvare vite umane in mare, a
impedire  sinistri  marittimi  o  ad  attenuarne  le  conseguenze, le
attivita' e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina
militare italiana, nonche' le singole azioni di merito caratterizzate
da  spiccata  perizia  da  cui  sono  derivati  lustro  e decoro alla
marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) medaglia d'oro al merito di marina;
e) medaglia d'argento al merito di marina;
f) medaglia di bronzo al merito di marina.
2.  Le  ricompense  di  cui  al  comma  1  possono  essere concesse a
cittadini  italiani  e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che,
partecipando  collettivamente  a  imprese  particolarmente difficili,
hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.