Art. 1437
                    Medaglie al valore di Marina

1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a
ricompensare  coloro  che nel compiere atti di coraggio in mare hanno
dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto
pericolo.
2.  Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali
da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.
3. La medaglia di bronzo e', invece, destinata a ricompensare atti di
coraggio   compiuti  con  perizia  marinaresca,  ma  senza  manifesto
pericolo di vita.