Art. 1442
            Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri

1.  Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri
sono  concesse  a coloro che, in attivita' militari non belliche e in
condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio
e  singolare  perizia,  esponendo la propria vita a manifesto rischio
per:
a)  salvare  persone  esposte a imminente e grave pericolo oppure per
impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b)  garantire  l'applicazione  della legge, anche internazionale, con
particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
c)  tenere  alti  il  nome  e il prestigio dell'Arma dei carabinieri,
anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di
circostanze  tali  da  rendere  l'atto  compiuto meritorio e degno di
massima  lode  nonche'  la  condizione  essenziale che ne e' derivato
grande onore all'Arma dei carabinieri.
3.  La  medaglia  di  bronzo  e' concessa per atti e imprese compiuti
senza manifesto pericolo di vita.