Art. 1445 
Commissioni consultive per le ricompense al valore  o  al  merito  di
                            Forza armata 
 
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito
di Forza armata e' espresso dalle commissioni previste  dall'articolo
86 del regolamento. 
2. Se la competente Commissione non  riscontra  nell'azione  compiuta
gli estremi di cui ai precedenti articoli  1434,  1435,  1437,  1438,
1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, se comunque si tratta  di  atti  di
coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi  al  Ministero
dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al
merito civile.