Art. 1445 Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata 1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata e' espresso dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento. 2. Se la competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, se comunque si tratta di atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.