Art. 1446
                        Atto di conferimento

1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Ministro della
difesa.
2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro
della difesa.
3.  E'  concessa,  su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al
merito  di  marina, quando e' destinata a premiare attivita' o azioni
compiute da personale appartenente alla gente di mare.
4.  E' concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro
delle   infrastrutture   e   dei  trasporti  la  medaglia  al  merito
aeronautico,  quando  e'  destinata  a  premiare  attivita'  o azioni
interessanti l'aviazione civile.