Art. 1446 Atto di conferimento 1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. 2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa. 3. E' concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando e' destinata a premiare attivita' o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare. 4. E' concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando e' destinata a premiare attivita' o azioni interessanti l'aviazione civile.