Art. 1447
                            Pubblicazioni

1.  Delle  singole concessioni di decorazioni previste nella presente
sezione e' data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2.  Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni
di  nascita  dei  decorati,  la concessione delle ricompense previste
dalla  presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative
motivazioni.
3. I comuni interessati:
a)  prendono  nota  nei  registri  di  anagrafe  delle concessioni di
ricompense  al  valore  e  al  merito  di  Forza  armata  e  ne fanno
annotazione  nei  certificati  di  rito  da  rilasciarsi su richiesta
dell'autorita' giudiziaria;
b)  portano  a  conoscenza  della  popolazione  ogni  concessione con
apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle
pubblicazioni  eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e
con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.