Art. 1450
           Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti

1.  E'  data  facolta',  ai  sensi  dell'articolo  1449, di fregiarsi
dell'insegna  della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla
memoria di deceduto:
a) al coniuge superstite;
b) al primogenito, se maggiorenne;
c) al piu' anziano dei genitori.
2.  Per  ottenere  l'assegnazione  delle insegne e dei brevetti delle
medaglie   al   valore  di  Forza  armata  concessi  alla  memoria  e
l'autorizzazione  a  fregiarsene,  e'  necessario  essere di condotta
morale incensurabile.
3.  Non  possono altresi' ottenere l'assegnazione delle insegne e dei
brevetti   delle   medaglie   al   valore   di   Forza   armata,  ne'
l'autorizzazione  a  fregiarsene  coloro  i  quali  si  trovino nelle
condizioni  previste dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
          Note all'art. 1450:
             -   Il   testo   dell'art.  58,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli  enti  locali),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  28  settembre 2000, n. 227, e' il
          seguente:
             «Art.  58  (Cause  ostative  alla candidatura). - 1. Non
          possono   essere   candidati   alle  elezioni  provinciali,
          comunali   e   circoscrizionali   e  non  possono  comunque
          ricoprire   le   cariche  di  presidente  della  provincia,
          sindaco,  assessore  e  consigliere provinciale e comunale,
          presidente  e  componente  del  consiglio circoscrizionale,
          presidente  e  componente  del consiglio di amministrazione
          dei  consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
          giunte    delle    unioni   di   comuni,   consigliere   di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo   114,  presidente  e
          componente degli organi delle comunita' montane:
             a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il
          delitto  previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
          per  il  delitto  di  associazione  finalizzata al traffico
          illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui
          all'articolo  74  del  testo  unico  approvato con D.P.R. 9
          ottobre  1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo
          73  del  citato testo unico, concernente la produzione o il
          traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
          fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
          cessione,  nonche',  nei  casi  in cui sia inflitta la pena
          della  reclusione  non  inferiore  ad un anno, il porto, il
          trasporto  e  la  detenzione  di  armi, munizioni o materie
          esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
          reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
             b)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
          delitti   previsti   dagli   articoli   314,   primo  comma
          (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto dell'errore
          altrui),  316-bis  (malversazione a danno dello Stato), 317
          (concussione),  318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
          (corruzione  per  un  atto  contrario ai doveri d'ufficio),
          319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
          persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio) del codice
          penale;
             c)   coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore  a  sei  mesi per uno o piu' delitti commessi con
          abuso  dei  poteri  o con violazione dei doveri inerenti ad
          una  pubblica  funzione o a un pubblico servizio diversi da
          quelli indicati nella lettera b);
             d)   coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo;
             e)  coloro  nei cui confronti il tribunale ha applicato,
          con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
          quanto  indiziati  di appartenere ad una delle associazioni
          di  cui  all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
          come  sostituito  dall'articolo 13 della legge 13 settembre
          1982, n. 646.».