Art. 1459
                             Istituzione

1.  Agli  ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo
della  Guardia di finanza puo' essere concessa la medaglia mauriziana
al merito di dieci lustri di carriera militare.
2.  La  medaglia  mauriziana  e' concessa, con decreto del Presidente
della  Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  i  militari
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.