Art. 1459 Istituzione 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza puo' essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. 2. La medaglia mauriziana e' concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.