Art. 1460 Computo degli anni di servizio militare 1. Per il computo degli anni di servizio sono validi: a) il servizio militare comunque prestato; b) le campagne di guerra; c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali; d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori; e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita'; f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico); g) per intero il servizio in comando o in direzione; h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari. 2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza. 3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.