Art. 1460
               Computo degli anni di servizio militare

1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c)  il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in
forza di accordi multinazionali;
d)  il  50  per  cento  dell'effettivo  servizio  di pilotaggio per i
piloti, navigatori e osservatori;
e)  il  50  per  cento  del  servizio prestato quale componente degli
equipaggi  fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e
dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
f)  il  50  per  cento del periodo totale di reparto di campagna e di
imbarco  (e'  sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e
con qualsiasi incarico);
g) per intero il servizio in comando o in direzione;
h)  per  intero  i  corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle
Forze  armate  per  i  quali  e' richiesto il possesso del diploma di
laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per
i cappellani militari.
2.  Tali  norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali
del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non
sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.