Art. 1467
           Applicazione del principio di pari opportunita'

1.  Nell'ordinamento  delle  Forze  armate  deve essere assicurata la
realizzazione  del  principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel
reclutamento  del  personale militare, nell'accesso ai diversi gradi,
qualifiche,  specializzazioni  e  incarichi del personale delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza.