Art. 1469
             Liberta' di circolazione e sede di servizio

1.  Per  imprescindibili  esigenze di impiego ai militari puo' essere
vietato  o  ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento
dalla localita' di servizio.
2.  La  potesta'  di  vietare  o  limitare nel tempo e nella distanza
l'allontanamento   dei   militari  dalla  localita'  di  servizio  e'
esercitata  dal  comandante  di corpo o da altra autorita' superiore,
nonche'  dal  comandante  di  distaccamento  o posto isolato solo per
urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive situazioni di
pericolo.
3.  I  militari  che  intendono  recarsi  all'estero, anche per breve
tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.
4.  L'obbligo  di  alloggiare  nella  localita'  sede  di servizio e'
disposto dall'articolo 744 del regolamento.