Art. 1469 Liberta' di circolazione e sede di servizio 1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari puo' essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla localita' di servizio. 2. La potesta' di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla localita' di servizio e' esercitata dal comandante di corpo o da altra autorita' superiore, nonche' dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo. 3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione. 4. L'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio e' disposto dall'articolo 744 del regolamento.