Art. 1470 
                        Liberta' di riunione 
 
1. Sono vietate riunioni  non  di  servizio  nell'ambito  dei  luoghi
militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste  per
il funzionamento degli organi di rappresentanza;  queste  ultime,  in
ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. 
2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate  assemblee  o  adunanze  di
militari che si qualificano esplicitamente come tali o  che  sono  in
uniforme.