Art. 1476 
         Organo centrale, organo intermedio, organo di base 
 
1. Sono  istituiti  organi  di  rappresentanza  di  militari  con  le
competenze indicate dagli articoli del presente capo. 
2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: 
a) in  un  organo  centrale,  a  carattere  nazionale  e  interforze,
articolato in relazione alle esigenze, in commissioni  interforze  di
categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e  in  sezioni  di
Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina  militare,
Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; 
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; 
c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile
con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un  numero
fisso di delegati di ciascuna delle  seguenti  categorie:  ufficiali,
sottufficiali  e  volontari.  L'organo  di  base  e'  costituito  dai
rappresentanti  delle  suddette   categorie   presenti   al   livello
considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza
armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.