Art. 1477 
                        Procedura di elezione 
 
1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di  base  si
procede con voto diretto, nominativo e segreto. 
2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi  provvedono
i rappresentanti  eletti  negli  organi  di  base,  scegliendoli  nel
proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto.  Ciascuno  dei
rappresentanti di base  esprime  non  piu'  di  due  terzi  dei  voti
rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa  procedura
i  rappresentanti  degli  organi  intermedi   eleggono   i   delegati
all'organo centrale. 
3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni  e
sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 
4.  Gli  eletti,  militari  di  carriera  o  di  leva,  che   cessano
anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo  residuo,
dai militari che nelle  votazioni  effettuate,  di  primo  o  secondo
grado,  seguono  immediatamente  nella  graduatoria  l'ultimo   degli
eletti.