Art. 1478 
                   Riunioni, competenze, attivita' 
 
1. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce  in
sessione congiunta di tutte  le  sezioni  costituite,  per  formulare
pareri  e  proposte  e  per  avanzare  richieste,  nell'ambito  delle
competenze attribuite. 
2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare  un
programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. 
3. Le  riunioni  delle  sezioni  costituite  all'interno  dell'organo
centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i  pareri
e le proposte da formulare e  le  richieste  da  avanzare  riguardino
esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le  riunioni
delle commissioni costituite all'interno dell'organo  centrale  della
rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e  le  proposte
da formulare  e  le  richieste  da  avanzare  riguardino  le  singole
categorie. 
4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la
formulazione di pareri, di  proposte  e  di  richieste  su  tutte  le
materie che formano oggetto  di  norme  legislative  o  regolamentari
circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica,
economica,  previdenziale,  sanitaria,  culturale  e  morale  -   dei
militari. Se i pareri, le proposte, le richieste  riguardano  materie
inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva
eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono
comunicati al Ministro della difesa che li trasmette  per  conoscenza
alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due  Camere,
a richiesta delle medesime. 
5.  L'organo  centrale  della  rappresentanza  militare  puo'  essere
ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni  permanenti  competenti
per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel  comma  4  e
secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. 
6. Gli organi della rappresentanza militare,  intermedi  e  di  base,
concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione  militare,
le forme e le modalita' per trattare materie  indicate  nel  presente
articolo. 
7.  Dalle  competenze  degli  organi  rappresentativi  sono  comunque
escluse le materie  concernenti  l'ordinamento,  l'addestramento,  le
operazioni,   il    settore    logistico-operativo,    il    rapporto
gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. 
8.  Gli  organi  rappresentativi  hanno  inoltre   la   funzione   di
prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai  seguenti
campi di interesse: 
a) conservazione dei posti di lavoro durante  il  servizio  militare,
qualificazione professionale, inserimento  nell'attivita'  lavorativa
di coloro che cessano dal servizio militare; 
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte
in servizio e per causa di servizio; 
c) integrazione del personale militare femminile; 
d) attivita' assistenziali, culturali,  ricreative  e  di  promozione
sociale, anche a favore dei familiari; 
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; 
f) condizioni igienico-sanitarie; 
g) alloggi. 
9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza,  per
iniziativa  della  stessa  o  a  richiesta  di  un  quinto  dei  loro
componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
10.  Per  i  provvedimenti  da  adottare  in  materia  di   attivita'
assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche  a
favore dei  familiari,  l'amministrazione  militare  competente  puo'
avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o  di
base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.