Art. 148
                     Corpo del genio aeronautico

1.  Il  Corpo del genio aeronautico e' costituito dagli ufficiali del
genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
a)   alla   progettazione,   alla   costruzione,  all'allestimento  e
all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi
gli immobili dell'Aeronautica militare;
b)  al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli
stessi immobili dell'Aeronautica militare;
c)  disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli
aeromobili  militari  ed  esercita  vigilanza  tecnica  sul materiale
aeronautico dell'aviazione civile.
2.   Il   genio  aeronautico  presiede  al  funzionamento  tecnico  e
amministrativo:
a)  delle  direzioni  delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti
uffici distaccati di sorveglianza;
b)  delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea
e dei comandi dell'Aeronautica militare;
c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.