Art. 1480 
                     Trasferimento del delegato 
 
1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera  o  di  leva
eletti negli organi di rappresentanza,  se  pregiudicano  l'esercizio
del mandato, devono essere concordati con l'organo di  rappresentanza
a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.