Art. 1482 
  Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare 
 
1. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e  il
funzionamento della rappresentanza militare nonche'  il  collegamento
con i rappresentanti dei militari delle categorie in  congedo  e  dei
pensionati delegati  dalle  rispettive  associazioni,  sono  adottate
dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.