Art. 1483 
             Esercizio delle liberta' in ambito politico 
 
  1. Le Forze armate devono in  ogni  circostanza  mantenersi  al  di
fuori dalle competizioni politiche. 
  Ai  militari  di  cui  all'articolo  1350,  e'  fatto  divieto   di
partecipare a riunioni e  manifestazioni  di  partiti,  associazioni,
sindacati e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere  propaganda
a favore o contro partiti,  associazioni,  sindacati,  organizzazioni
politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.