Art. 1483 Esercizio delle liberta' in ambito politico 1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. Ai militari di cui all'articolo 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, sindacati e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.