Art. 1484 
             Esercizio del diritto di elettorato passivo 
 
  1. I militari candidati a elezioni per  il  Parlamento  europeo,  a
elezioni politiche  o  amministrative  possono  svolgere  liberamente
attivita' politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare
e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza  straordinaria
per la durata della campagna elettorale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.