Art. 1486
    Cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale

1.  Non  sono  eleggibili  a consigliere regionale nel territorio nel
quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e
gli ufficiali superiori delle Forze armate.
2.  La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa
dalle  funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o
del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981,
n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.
 
          Note all'art. 1486:
             -  Il  testo dell'art. 2, della legge 23 aprile 1981, n.
          154    (Norme    in    materia    di   ineleggibilita'   ed
          incompatibilita'  alle  cariche  di  consigliere regionale,
          provinciale,  comunale  e  circoscrizionale e in materia di
          incompatibilita'   degli   addetti  al  Servizio  sanitario
          nazionale),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 27
          aprile 1981, n. 114, e' il seguente:
             «Art.  2. - Non sono eleggibili a consigliere regionale,
          provinciale, comunale e circoscrizionale:
              1)  il  capo  della polizia, i vice capi della polizia,
          gli  ispettori  generali di pubblica sicurezza che prestano
          servizio  presso  il  Ministero  dell'interno, i dipendenti
          civili  dello  Stato  che svolgano le funzioni di direttore
          generale  o  equiparate  o superiori ed i capi di gabinetto
          dei Ministri;
              2)   nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le  loro
          funzioni,   i  commissari  di  Governo,  i  prefetti  della
          Repubblica,  i  vice  prefetti  ed i funzionari di pubblica
          sicurezza;
              3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli
          ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
          delle Forze armate dello Stato;
              4)   nel  territorio,  nel  quale  esercitano  il  loro
          ufficio,  gli  ecclesiastici  ed  i  ministri di culto, che
          hanno  giurisdizione  e cura di anime e coloro che ne fanno
          ordinariamente le veci;
              5)  i titolari di organi individuali ed i componenti di
          organi   collegiali  che  esercitano  poteri  di  controllo
          istituzionale  sull'amministrazione  della  regione,  della
          provincia  o del comune nonche' i dipendenti che dirigono o
          coordinano i rispettivi uffici;
              6)   nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le  loro
          funzioni,  i  magistrati  addetti alle corti di appello, ai
          tribunali,  alle  preture  ed  ai  tribunali amministrativi
          regionali  nonche'  i  vice  pretori  onorari  e  i giudici
          conciliatori;
              7)  i  dipendenti  della regione, della provincia e del
          comune per i rispettivi consigli;
              8)  i  dipendenti  dell'unita' sanitaria locale facenti
          parte  dell'ufficio  di  direzione  di cui all'articolo 15,
          nono  comma,  numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833 , ed i
          coordinatori  dello stesso per i consigli del comune il cui
          territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria
          locale da cui dipendono o lo ricomprende;
              9)   i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle
          strutture  convenzionate  per  i consigli del comune il cui
          territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria
          locale  con  cui  sono convenzionate o lo ricomprende o dei
          comuni  che  concorrono  a  costituire  l'unita'  sanitaria
          locale con cui sono convenzionate;
              10)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle
          societa'    per    azioni    con   capitale   maggioritario
          rispettivamente   della  regione,  della  provincia  o  del
          comune;
              11)  gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di
          rappresentanza   o   con   poteri   di   organizzazione   o
          coordinamento  del  personale  di  istituto,  consorzio  o'
          azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia
          o comune;
              12)  i  consiglieri  regionali, provinciali, comunali o
          circoscrizionali   in   carica,  rispettivamente  in  altra
          regione, provincia, comune o circoscrizione.
             Le  cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2),
          3),  4),  5),  6),  8),  9), 10) e 11) non hanno effetto se
          l'interessato   cessa   dalle   funzioni   per  dimissioni,
          trasferimento,   revoca   dell'incarico   o   del  comando,
          collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per
          la presentazione delle candidature.
             Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 7) e 12)
          del  precedente  primo  comma  non  hanno  effetto  se  gli
          interessati  cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla
          carica  per  dimissioni  non oltre il giorno fissato per la
          presentazione delle candidature.
             Le  strutture  convenzionate,  di  cui  al numero 9) del
          primo  comma,  sono  quelle indicate negli articoli 43 e 44
          della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
             La  pubblica  amministrazione  e'  tenuta  ad adottare i
          provvedimenti  di  cui ai commi secondo, terzo e quarto del
          presente  articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove
          l'amministrazione  non provveda, la domanda di dimissioni o
          aspettativa  accompagnata  dalla effettiva cessazione delle
          funzioni  ha  effetto  dal  quinto  giorno  successivo alla
          presentazione.
             La   cessazione  delle  funzioni  importa  la  effettiva
          astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
             L'aspettativa  e' concessa anche in deroga ai rispettivi
          ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni,
          fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12
          dicembre  1966,  n.  1078  ,  20 maggio 1970, n. 300 , e 26
          aprile 1974, n. 169.
             Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti
          assunti a tempo determinato.
             Le  cause di ineleggibilita' previste dai numeri 8) e 9)
          del  presente  articolo  non  si applicano per la carica di
          consigliere provinciale.».