Art. 1487
          Cause di ineleggibilita' a cariche amministrative

1.  Non  sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente  della  provincia,
consigliere  comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio
nel   quale  esercitano  il  comando,  gli  ufficiali  generali,  gli
ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
2.  La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa
dalle  funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o
del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3.  Si  applica,  per  quanto non previsto, il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.
 
          Note all'art. 1487:
             -  Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
          unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000,
          n. 227.