Art. 1489 Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico 1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Note all'art. 1489: - Il testo dell'art. 48, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, e' il seguente: «Art. 48 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). - Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.».