Art. 1489
Esercizio  del  diritto  di voto per i militari in servizio di ordine
                              pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la
disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
 
          Note all'art. 1489:
             -  Il  testo  dell'art.  48,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera  dei  deputati), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
          del 3 giugno 1957, n. 139, e' il seguente:
             «Art.  48  (T.U.  5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). - Il
          presidente,  gli  scrutatori  e  il  segretario  del seggio
          votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella
          sezione  presso  la quale esercitano il loro ufficio, anche
          se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
          comune  della  circoscrizione. I rappresentanti delle liste
          votano  nella  sezione  presso  la quale esercitano le loro
          funzioni purche' siano elettori. I candidati possono votare
          in  una  qualsiasi  delle sezioni della circoscrizione dove
          sono   proposti,  presentando  il  certificato  elettorale.
          Votano,  inoltre,  nella sezione presso la quale esercitano
          il  loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori
          in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
          nazionale,  gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
          in  servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
          previa esibizione del certificato elettorale.
             Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a
          cura  del presidente in calce alla lista della sezione e di
          essi e' presa nota nel verbale.».