Art. 1490
      Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1.  Il  personale  militare  e' ammesso a votare nel comune in cui si
trova per causa di servizio.
2.  I  militari  possono  esercitare  il  voto  in  qualsiasi sezione
elettorale,  in  soprannumero  agli  elettori iscritti nella relativa
lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale.
Sono iscritti in una lista aggiunta.
3.  La  loro  iscrizione  nelle  relative  liste  e' fatta a cura del
presidente del seggio elettorale.
4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni
elettorali.