Art. 1491 Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali 1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.