Art. 1491
Esercizio   del  diritto  di  voto  per  i  militari  temporaneamente
     all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1.  Il  personale  militare temporaneamente all'estero per servizio o
impegnato  nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per
le  elezioni  al  Parlamento  europeo,  al  Parlamento  nazionale, ai
Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e
nei limiti delle disposizioni vigenti.