Art. 1493
Estensione   della   normativa   per   il  personale  della  Pubblica
                           Amministrazione

1.  Al  personale  militare  femminile e maschile si applica, tenendo
conto  del  particolare  stato rivestito, la normativa vigente per il
personale  delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
paternita',  nonche'  le  disposizioni  dettate  dai provvedimenti di
concertazione.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza,
se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale stato,
e'  collocato  in  licenza  straordinaria  a  decorrere dalla data di
presentazione  all'ente  di  appartenenza della certificazione medica
attestante  lo  stato  di gravidanza e fino all'inizio del periodo di
licenza  di  maternita'.  Il  periodo di licenza straordinaria non e'
computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.