Art. 1495 
                    Effetti sullo stato giuridico 
 
  1. Le assenze dal  servizio  per  motivi  connessi  allo  stato  di
maternita', disciplinate  dal  presente  capo,  non  pregiudicano  la
posizione di stato giuridico del  personale  in  servizio  permanente
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto  salvo
quanto previsto dal comma 2. 
  2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e
17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a  tutti
gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli  stessi  periodi
sono computabili ai fini della progressione  di  carriera,  salva  la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento  degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio  presso
enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. 
  3. Il personale militare che si assenta dal  servizio  per  congedo
parentale  e  per  la  malattia  del  figlio  e'  posto  in   licenza
straordinaria, rispettivamente, per congedo parentale e per  malattia
del figlio, equiparata a tutti gli effetti a  quanto  previsto  dagli
articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Il
periodo trascorso in tale  licenza  e'  computabile,  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  nei  limiti  previsti  relativamente  al
periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 1495: 
             - Per gli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo
          2001 n. 151 si vedano le note all'art. 1494. 
             - Il testo degli artt. 32 e 47 del  decreto  legislativo
          26 marzo 2001 n. 151, e' il seguente: 
             «Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei
          primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore  ha  diritto
          di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite  dal
          presente  articolo.  I  relativi  congedi   parentali   dei
          genitori non possono complessivamente eccedere il limite di
          dieci mesi,  fatto  salvo  il  disposto  del  comma  2  del
          presente articolo.  Nell'ambito  del  predetto  limite,  il
          diritto di astenersi dal lavoro compete: 
              a) alla madre  lavoratrice,  trascorso  il  periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
              b) al padre lavoratore, dalla nascita del  figlio,  per
          un periodo continuativo o frazionato non  superiore  a  sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
              c) qualora vi sia un  solo  genitore,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
             2. Qualora il padre lavoratore eserciti  il  diritto  di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
             3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1,
          il  genitore   e'   tenuto,   salvo   casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
          e comunque con un periodo  di  preavviso  non  inferiore  a
          quindici giorni. 
             4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente 
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.» 
             «Art. 47 (Congedo per la  malattia  del  figlio).  -  1.
          Entrambi i genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  di
          astenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti   alle
          malattie di ciascun figlio di  eta'  non  superiore  a  tre
          anni. 
             2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha   altresi'
          diritto di astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque
          giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni  figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 
             3. Per fruire dei congedi di cui  ai  commi  1  e  2  il
          genitore  deve  presentare  il  certificato   di   malattia
          rilasciato da un medico specialista del Servizio  sanitario
          nazionale o con esso convenzionato. 
             4. La malattia del bambino  che  dia  luogo  a  ricovero
          ospedaliero  interrompe,  a  richiesta  del  genitore,   il
          decorso delle ferie in godimento per i periodi  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
             5. Ai  congedi  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano le disposizioni sul controllo della malattia  del
          lavoratore. 
             6. Il  congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».