Art. 1499
Stato  di  dipendenza  dei militari in ferma o in servizio permanente
                              effettivo

1.  Il  militare  riconosciuto  tossicodipendente, alcooldipendente o
dopato, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti
di  recupero  socio-sanitario,  e'  posto in licenza di convalescenza
straordinaria  e  successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo  massimo  previsto  dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento  e' sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la
sua idoneita' al servizio militare.
2.  Per  i  militari  di  cui  al  presente  articolo sono realizzate
attivita' di sostegno e di educazione sanitaria.
3.  Le  funzioni  di  polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione  dei  reati  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, commessi da militari in luoghi
militari,  spettano  ai  soli  comandanti  di  corpo  con  grado  non
inferiore a ufficiale superiore.
4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti,
psicotrope,  dopanti  e  di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto
del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
 
          Note all'art. 1499:
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 31 ottobre 1990, n. 255.