Art. 1501 Permessi per i volontari in ferma prefissata 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attivita' giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno. 2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi: a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita; b) permessi speciali notturni; c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'. 3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.