Art. 1501 
            Permessi per i volontari in ferma prefissata 
 
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere  concesso
ai volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,  che  ne  facciano
richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante  l'orario
di servizio per una durata  non  superiore  alle  36  ore  nel  corso
dell'anno di ferma. I  permessi  concessi  devono  essere  recuperati
entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo
le disposizioni del comandante di corpo o di reparto  ovvero  possono
essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi
di  assentarsi  durante  l'attivita'  giornaliera  di  servizio,   da
recuperare secondo le disposizioni  del  comandante  di  corpo  o  di
reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata  di
un anno. 
2. Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che  ne  facciano  richiesta
motivata, salvo imprescindibili esigenze di  impiego  o  procedimenti
disciplinari in corso, possono essere concessi: 
a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera
uscita; 
b) permessi speciali notturni; 
c) permessi  speciali  per  trascorrere  fuori  della  sede  il  fine
settimana  o  le  festivita'  infrasettimanali,  con  decorrenza  dal
termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana
o precedente la festivita'. 
3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e  gli  altri  giorni
riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del
Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.