Art. 1502 
        Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata 
 
1. I volontari in ferma prefissata in  servizio  hanno  diritto,  per
ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante  il
quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita'  che  non
sono corrisposte per  dodici  mensilita'.  La  durata  della  licenza
ordinaria e' la seguente: 
a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su  un  periodo
di sei giorni: 
1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di
un anno e in rafferma annuale; 
2) trenta giorni lavorativi, per  i  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale; 
3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale; 
b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su  un  periodo
di cinque giorni: 
1)  ventiquattro  giorni  lavorativi,  per  i  volontari   in   ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale; 
2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale; 
3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale. 
2. Se l'orario settimanale di  servizio  e'  distribuito  su  periodi
rispettivamente maggiori o minori  di  quelli  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui  ai  numeri
1),  2)  e  3)  delle  stesse  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  e',
rispettivamente, aumentata ovvero diminuita  di  quattro  giorni  per
ogni giorno del periodo in piu' o in meno. 
3. I periodi di licenza  ordinaria  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
comprensivi delle due giornate previste  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
4. I periodi di licenza ordinaria sono  maturati  in  proporzione  ai
dodicesimi  di  anno  di  servizio  prestato.  Le  frazioni  di  mese
superiori a quindici giorni sono considerate  come  mese  intero  nei
seguenti casi: 
a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai
sensi dell'articolo 2204; 
b) nei riguardi dei volontari in ferma  quadriennale  e  in  rafferma
biennale, quando il  primo  ovvero  l'ultimo  anno  della  ferma  non
coincidono con l'anno solare; 
c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma. 
5. L'assenza per infermita', anche se  protratta  per  l'intero  anno
solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. 
6. La licenza ordinaria e' frazionabile in  piu'  periodi,  anche  di
durata pari a un giorno. 
7. Se la licenza  ordinaria  non  e'  goduta  entro  il  31  dicembre
dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili  esigenze  di
impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve
essere fruita, compatibilmente con le  esigenze  di  servizio  e  nei
limiti della ferma contratta,  entro  il  mese  di  giugno  dell'anno
successivo. 
8. La licenza  ordinaria  e'  un  diritto  irrinunciabile  e  non  e'
monetizzabile. Si procede al pagamento  sostitutivo  solo  quando  la
mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause: 
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; 
b) proscioglimento dalla ferma nei  casi  di  cui  all'articolo  957,
comma 1, lettere b), c), d) e) e f); 
c) decesso. 
9.  La  licenza  ordinaria  e'  interrotta  nei  casi   di   ricovero
ospedaliero,  infortuni  e   malattie   superiori   a   tre   giorni,
tempestivamente   comunicati   all'amministrazione   e   documentati.
L'interruzione non opera nei confronti  dei  volontari  ai  quali  e'
stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. 
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di
impiego  comporta  il  diritto  al   rimborso,   sulla   base   della
documentazione fornita, delle spese connesse  al  mancato  viaggio  e
soggiorno sostenute successivamente alla  concessione  della  licenza
stessa e non altrimenti recuperabili. 
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili  esigenze
di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per
il periodo di licenza non goduto, la corresponsione  del  trattamento
previsto in occasione di  servizi  isolati  fuori  sede,  nonche'  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio  per  il  rientro  in   sede   ed
eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale  fruiva
della licenza ordinaria. 
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi  1  e
2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro  giorni
di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare
maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il  primo
ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare. 
13. Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che  frequentano  corsi  di
formazione si applicano le disposizioni previste  al  riguardo  dagli
ordinamenti di Forza armata. 
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o  presso
organismi  internazionali  anche  con  sede  in  Italia,  compresi  i
contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e  accordi
internazionali che  ne  disciplinano  l'impiego  ovvero  dalle  norme
dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale.  La
licenza non fruita nel corso dell'anno per  imprescindibili  esigenze
di impiego puo' essere fruita,  nei  limiti  della  ferma  contratta,
entro l'anno successivo. 
 
          Nota all'art. 1502:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  1 della legge 23
          dicembre  1977,  n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo
          ai  dipendenti delle pubbliche amministrazioni), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale del 30 dicembre 1977, n. 355, e'
          il seguente:
             «1.  Ai  dipendenti  civili  e  militari delle pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali, anche con ordinamento
          autonomo,   esclusi   gli  enti  pubblici  economici,  sono
          attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi  di congedo previsti
          dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue:
              a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
              b)  quattro  giornate,  a  richiesta degli interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi.
             Le  due giornate di cui al punto a) del precedente comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario.
             Le  quattro  giornate di cui al punto b) del primo comma
          non   fruite  nell'anno  solare,  per  fatto  derivante  da
          motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
          sono  forfettariamente  compensate  in  ragione di L. 8.500
          giornaliere lorde.».