Art. 1504 
Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei  volontari  in
                          ferma prefissata 
 
1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami,
ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,   che   intendono
conseguire un diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  o
universitario  ovvero  partecipare  a   corsi   di   specializzazione
post-universitari  o  ad  altri  corsi  istituiti  presso  le  scuole
pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio,  sono  concessi
periodi pari complessivamente a 150  ore  annuali  da  dedicare  alla
frequenza dei  corsi  stessi,  fatte  salve  le  esigenze  operative,
addestrative e di servizio. In materia  di  diritto  allo  studio  si
applicano i provvedimenti di  concertazione,  emanati  ai  sensi  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per
la normale  attivita'  d'impiego,  secondo  le  esigenze  prospettate
dall'interessato al comando di appartenenza almeno due  giorni  prima
dell'inizio dei corsi.  Se  l'interessato  non  dimostra,  attraverso
idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per  il
quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e  il
periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso
o dell'anno successivo. 
3. I volontari in ferma prefissata  quadriennale  raffermati  possono
fruire del congedo per la formazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dai
provvedimenti  di  concertazione,  emanati  ai  sensi   del   decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  in   materia   di   licenze
straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per
la formazione e' posto in licenza straordinaria  senza  assegni,  non
compresa nel tetto massimo previsto per la licenza  straordinaria,  e
il relativo periodo non e'  utile  ai  fini  dell'avanzamento,  della
maturazione della licenza  ordinaria  e  della  determinazione  della
posizione previdenziale. 
 
          Note all'art. 1504:
             -   Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195
          (Attuazione  dell'art.  2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
          materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle  Forze armate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 maggio 1995, n. 122.
             -  Il testo dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53
          (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e
          per  il  coordinamento  dei tempi delle citta'), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del 13 marzo 2000, n. 60, e' il
          seguente:
             «Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme restando
          le  vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di
          cui  all'articolo  10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
          dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici o privati, che
          abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso
          la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
          sospensione  del  rapporto  di  lavoro  per  congedi per la
          formazione  per  un  periodo  non superiore ad undici mesi,
          continuativo   o  frazionato,  nell'arco  dell'intera  vita
          lavorativa.
             2.  Per  «congedo  per  la formazione» si intende quello
          finalizzato  al completamento della scuola dell'obbligo, al
          conseguimento  del  titolo  di studio di secondo grado, del
          diploma  universitario  o di laurea, alla partecipazione ad
          attivita'  formative  diverse  da  quelle poste in essere o
          finanziate dal datore di lavoro.
             3.  Durante  il  periodo di congedo per la formazione il
          dipendente  conserva  il  posto  di lavoro e non ha diritto
          alla   retribuzione.   Tale   periodo  non  e'  computabile
          nell'anzianita'  di  servizio  e  non  e' cumulabile con le
          ferie,  con  la  malattia  e con altri congedi. Una grave e
          documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
          stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma
          4,  intervenuta  durante  il periodo di congedo, di cui sia
          data  comunicazione  scritta al datore di lavoro, da' luogo
          ad interruzione del congedo medesimo.
             4.  Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
          di   congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'  differirne
          l'accoglimento    nel    caso    di   comprovate   esigenze
          organizzative.   I   contratti   collettivi   prevedono  le
          modalita'  di  fruizione del congedo stesso, individuano le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio  di  tale  facolta'  e  fissano i termini del
          preavviso,  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
          giorni.
             5.  Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
          di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  al versamento dei
          relativi  contributi,  calcolati  secondo  i  criteri della
          prosecuzione volontaria.».