Art. 1506 Norma di salvaguardia 1. Al personale militare, con i limiti e le modalita' stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto gia' previsto dal presente codice: a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni; d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni; e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni; f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53; h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 1506: - Il testo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo unico, della legge 11 novembre 1983, n. 638, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 novembre 1983, n. 310, e' il seguente: «4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita', i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.». - Il testo dell'art. 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304, e' il seguente: «Art. 5 (Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio radiologico). - 1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attivita' professionale, in zona controllata. 2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico e' vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata. 3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovra' essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto. 4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennita' mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.». - Il testo dell'art. 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476, (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229), e' il seguente: «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.». - Il testo del comma 7 dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1989, n. 291, e' il seguente: «7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.». - Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001, n. 120, e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione. 2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. 3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. 4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione. 5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10. 6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate: a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza; b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa. 7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. 9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di accreditamento del rimborso richiesto. 10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere. 11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dall'Agenzia.». - Per l'art. 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 si vedano le note all'articolo 1503. - Per l'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 si vedano le note all'articolo 1504. - Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente: «Art. 79 (Permessi e licenze). - 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunita' montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo. 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. 6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.». - Il testo dell'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967, n. 189, e' il seguente: «Art. 1 - I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.».