Art. 1506 
                        Norma di salvaguardia 
 
  1. Al personale militare, con i limiti  e  le  modalita'  stabiliti
nella  presente  sezione,  sono  riconosciuti  oltre  a  quanto  gia'
previsto dal presente codice: 
    a) un periodo di licenza per prestazioni  idrotermali,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638; 
    b) un periodo  di  licenza  per  protezione  sanitaria  contro  i
pericoli delle radiazioni ionizzanti, di  cui  all'articolo  5  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
    c) il  congedo  straordinario  senza  assegni  per  dottorato  di
ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476,  e
successive modificazioni; 
    d) il congedo straordinario senza  assegni  per  i  vincitori  di
borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e  delle
scuole di  specializzazione,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca  dopo  il  dottorato  e  per  i  corsi   di   perfezionamento
all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della  legge  30  novembre
1989, n. 398, e successive modificazioni; 
    e) l'applicazione della  disciplina  relativa  all'impiego  delle
organizzazioni di volontariato  nelle  attivita'  di  pianificazione,
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n.  162,
e successive modificazioni; 
    f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui  all'articolo
4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; 
    g) il congedo per la formazione,  di  cui  all'articolo  5  della
legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    h) i permessi  e  le  licenze  per  mandato  elettorale,  di  cui
all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni; 
    i)  l'astensione  dal  lavoro  per   donazione   di   sangue   ed
emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13  luglio  1967,
n. 584. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 1506: 
             - Il testo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 12
          settembre  1983,  n.  463  (Misure   urgenti   in   materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica, disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in
          legge, con modificazioni, dall'articolo unico, della  legge
          11  novembre  1983,  n.  638,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell' 11 novembre 1983, n. 310, e' il seguente: 
             «4.  I  congedi   straordinari,   le   aspettative   per
          infermita', i permessi per  malattia  comunque  denominati,
          concessi per fruire  delle  prestazioni  di  cui  al  comma
          precedente, non possono superare  il  periodo  di  quindici
          giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo  57,
          terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.». 
             - Il testo dell'art. 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  1994,
          n. 304, e' il seguente: 
             «Art. 5 (Congedo ordinario aggiuntivo per  categoria  di
          lavoratori esposti a rischio radiologico). - 1.  A  partire
          dal 1° gennaio 1995  il  congedo  ordinario  aggiuntivo  di
          quindici giorni spetta ai tecnici  sanitari  di  radiologia
          medica e  ai  medici  specialistici  in  radio-diagnostica,
          radio-terapia,  medicina  nucleare  e  a  quanti   svolgono
          abitualmente la specifica attivita' professionale, in  zona
          controllata. 
             2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo  di
          congedo per  recupero  biologico  e'  vietato,  a  pena  di
          decadenza  dall'impiego,   l'esercizio   professionale   in
          qualsivoglia struttura pubblica e privata. 
             3.  Il  predetto  congedo  ordinario  aggiuntivo  dovra'
          essere effettuato con il sistema della turnazione alternata
          al servizio effettivamente svolto. 
             4. Fino all'entrata in vigore del  contratto  collettivo
          di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere
          corrisposta    l'indennita'    mensile    lorda    prevista
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre  1988,  n.
          460.». 
             - Il testo dell'art. 2, della legge 13 agosto  1984,  n.
          476, (Norma in materia di borse di studio  e  dottorato  di
          ricerca  nelle  Universita'),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229), e' il seguente: 
             «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso  ai  corsi  di
          dottorato di ricerca e'  collocato  a  domanda  in  congedo
          straordinario per motivi di studio  senza  assegni  per  il
          periodo di durata del corso ed usufruisce  della  borsa  di
          studio ove ricorrano le condizioni richieste.  In  caso  di
          ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza  borsa  di
          studio,  o  di  rinuncia   a   questa,   l'interessato   in
          aspettativa    conserva    il    trattamento     economico,
          previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da   parte
          dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
          il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il  conseguimento  del
          dottorato  di  ricerca,   il   rapporto   di   lavoro   con
          l'amministrazione   pubblica   cessi   per   volonta'   del
          dipendente  nei  due  anni   successivi,   e'   dovuta   la
          ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
          periodo. 
             Il periodo di congedo straordinario  e'  utile  ai  fini
          della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
          quiescenza e di previdenza.». 
             - Il testo del  comma  7  dell'art.  6  della  legge  30
          novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di  studio
          universitarie) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  14
          dicembre 1989, n. 291, e' il seguente: 
             «7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse  di
          studio di cui alla presente legge e' estesa la possibilita'
          di chiedere il collocamento in  congedo  straordinario  per
          motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai
          corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2  della  legge
          13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario
          e' utile ai fini  della  progressione  di  carriera  e  del
          trattamento di quiescenza e di previdenza.». 
             - Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194  (Regolamento  recante
          nuova disciplina della partecipazione delle  organizzazioni
          di  volontariato  alle  attivita'  di  protezione  civile),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001,  n.
          120, e' il seguente: 
             «Art.   9   (Disciplina   relativa   all'impiego   delle
          organizzazioni   di   volontariato   nelle   attivita'   di
          pianificazione,   soccorso,   simulazione,   emergenza    e
          formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti  ad
          organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di  cui
          all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso
          ed assistenza in vista o in occasione degli eventi  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del  sindaco
          o di altre autorita' di  protezione  civile  competenti  ai
          sensi della legge n. 225  del  1992,  in  conformita'  alle
          funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del  decreto
          legislativo  n.   112   del   1998,   nonche'   autorizzate
          dall'Agenzia,  vengono  garantiti,  entro  i  limiti  delle
          disponibilita'  di  bilancio  esistenti,  relativamente  al
          periodo di effettivo impiego che il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a consentire, per un periodo non superiore a  trenta
          giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: 
              a) il mantenimento  del  posto  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
              b)  il  mantenimento  del   trattamento   economico   e
          previdenziale da parte del  datore  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
              c)  la  copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 4 della legge  11  agosto  1991,  n.
          266, e successivi decreti ministeriali di attuazione. 
             2. In occasione di eventi per i quali e'  dichiarato  lo
          stato di emergenza nazionale, e per tutta la  durata  dello
          stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e  per  i  casi  di
          effettiva necessita' singolarmente  individuati,  i  limiti
          massimi  previsti  per  l'utilizzo  dei   volontari   nelle
          attivita' di soccorso ed assistenza possono essere  elevati
          fino a sessanta giorni continuativi e  fino  a  centottanta
          giorni nell'anno. 
             3. I benefici di cui ai commi 1 e 2  vengono  estesi  ai
          volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle  Prefetture,
          previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 febbraio 1981, n.  66,  qualora  espressamente
          impiegati dal  Prefetto  in  occasione  di  eventi  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del
          1992. 
             4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato  di
          cui all'articolo 1, comma  2,  impegnati  in  attivita'  di
          pianificazione,  di  simulazione   di   emergenza,   e   di
          formazione teorico-pratica, compresa  quella  destinata  ai
          cittadini,  e  autorizzate  preventivamente   dall'Agenzia,
          sulla base della segnalazione dell'autorita' di  protezione
          civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992,  in
          conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo
          108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici  di
          cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo  non
          superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un  massimo
          di   trenta   giorni    nell'anno.    Limitatamente    agli
          organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di  cui
          al comma 1 si applicano  anche  alle  fasi  preparatorie  e
          comunque connesse alla loro realizzazione. 
             5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei  volontari
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  che  ne  facciano  richiesta,
          viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati  al
          lavoratore  legittimamente   impegnato   come   volontario,
          mediante le procedure indicate nell'articolo 10. 
             6. Le attivita' di simulazione di  emergenza,  quali  le
          prove di soccorso e le esercitazioni di protezione  civile,
          vengono programmate: 
              a) dall'Agenzia, per  le  esercitazioni  nazionali  che
          direttamente le organizza; 
              b) dalle altre  strutture  operative  istituzionali  di
          protezione civile. Gli  scenari  di  tali  attivita'  ed  i
          calendari-programma   delle   relative   operazioni,    con
          l'indicazione del numero dei volontari partecipanti  e  del
          preventivo delle spese rimborsabili ai sensi  dell'articolo
          10,  nonche'  di  quelle  riferite  al  comma  1,   debbono
          pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno,  entro
          il 10 gennaio, per  le  esercitazioni  programmate  per  il
          primo semestre, ed entro il 10 giugno per  quelle  previste
          per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva  la  relativa
          approvazione e autorizzazione fino a due mesi  prima  dello
          svolgimento  delle  prove  medesime,   nei   limiti   dello
          stanziamento sui relativi capitoli di spesa. 
             7. La richiesta al datore di lavoro  per  l'esonero  dal
          servizio  dei  volontari  dipendenti,   da   impiegare   in
          attivita' addestrative o di simulazione di emergenza,  deve
          essere  avanzata  almeno  quindici   giorni   prima   dello
          svolgimento  della  prova,  dagli   interessati   o   dalle
          organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 
             8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione  o
          di  addestramento  o  in   occasione   dell'emergenza,   le
          organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
          protezione  civile  competente  una  relazione   conclusiva
          sull'attivita'  svolta,  sulle  modalita'  di  impiego  dei
          volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
          corredate della documentazione giustificativa. 
             9. Ai fini del rimborso  della  somma  equivalente  agli
          emolumenti  versati  ai  propri  dipendenti   che   abbiano
          partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  il
          datore  di  lavoro  presenta   istanza   all'autorita'   di
          protezione civile territorialmente competente. La richiesta
          deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
          dipendente,   la   retribuzione   oraria   o    giornaliera
          spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e  l'evento
          cui si riferisce  il  rimborso,  nonche'  le  modalita'  di
          accreditamento del rimborso richiesto. 
             10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti  alle
          organizzazioni di  volontariato  indicate  all'articolo  1,
          comma  2,  legittimamente   impiegati   in   attivita'   di
          protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto
          il rimborso per il mancato guadagno  giornaliero  calcolato
          sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata
          l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
          di  volontariato,  nel   limite   di   L.   200.000   lorde
          giornaliere. 
             11. L'eventuale partecipazione delle  organizzazioni  di
          volontariato, inserite nell'elenco di cui  all'articolo  1,
          comma 3, alle attivita' di ricerca, recupero e  salvataggio
          in acqua  nonche'  alle  relative  attivita'  esercitative,
          tiene conto della normativa in materia di navigazione e  si
          svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca
          e soccorso in mare facente capo al Ministero dei  trasporti
          e della navigazione. 
             12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
          dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative
          ed attivita', svolte  all'estero,  purche'  preventivamente
          autorizzate dall'Agenzia.». 
             - Per l'art. 4, della legge  8  marzo  2000,  n.  53  si
          vedano le note all'articolo 1503. 
             - Per l'art. 5, della legge  8  marzo  2000,  n.  53  si
          vedano le note all'articolo 1504. 
             - Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo18 agosto
          2000, n. 267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente: 
             «Art.  79  (Permessi  e  licenze).  -  1.  I  lavoratori
          dipendenti, pubblici e  privati,  componenti  dei  consigli
          comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
          montane e delle unioni  di  comuni,  nonche'  dei  consigli
          circoscrizionali dei comuni  con  popolazione  superiore  a
          500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal  servizio
          per l'intera giornata in cui sono  convocati  i  rispettivi
          consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in  orario
          serale,  i  predetti  lavoratori  hanno  diritto   di   non
          riprendere  il  lavoro  prima  delle  ore  8   del   giorno
          successivo; nel caso  in  cui  i  lavori  dei  consigli  si
          protraggano  oltre  la   mezzanotte,   hanno   diritto   di
          assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. 
             2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano
          altresi' nei confronti dei militari di leva o richiamati  e
          di coloro che svolgono  il  servizio  sostitutivo  previsto
          dalla legge. Ai sindaci, ai  presidenti  di  provincia,  ai
          presidenti delle comunita' montane  che  svolgono  servizio
          militare di leva o che sono richiamati o  che  svolgono  il
          servizio sostitutivo,  spetta,  a  richiesta,  una  licenza
          illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. 
             3. I lavoratori dipendenti facenti  parte  delle  giunte
          comunali,  provinciali,  metropolitane,   delle   comunita'
          montane,  nonche'  degli  organi  esecutivi  dei   consigli
          circoscrizionali, dei municipi, delle unioni  di  comuni  e
          dei consorzi fra enti locali, ovvero  facenti  parte  delle
          commissioni  consiliari  o   circoscrizionali   formalmente
          istituite nonche' delle commissioni comunali  previste  per
          legge, ovvero membri  delle  conferenze  dei  capogruppo  e
          degli  organismi  di  pari  opportunita',  previsti   dagli
          statuti e dai  regolamenti  consiliari,  hanno  diritto  di
          assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli
          organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.  Il
          diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
          tempo per raggiungere il luogo della riunione  e  rientrare
          al posto di lavoro. Le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma si applicano altresi' nei confronti dei  militari  di
          leva o di coloro che sono  richiamati  o  che  svolgono  il
          servizio sostitutivo. 
             4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle
          province,  delle  citta'  metropolitane,  delle  unioni  di
          comuni, delle comunita' montane e  dei  consorzi  fra  enti
          locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
          circoscrizionali,   nonche'   i   presidenti   dei   gruppi
          consiliari delle province  e  dei  comuni  con  popolazione
          superiore  a  15.000  abitanti,  hanno  diritto,  oltre  ai
          permessi di cui ai  precedenti  commi,  di  assentarsi  dai
          rispettivi posti  di  lavoro  per  un  massimo  di  24  ore
          lavorative al  mese,  elevate  a  48  ore  per  i  sindaci,
          presidenti   delle   province,    sindaci    metropolitani,
          presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
          provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
          abitanti. 
             5. I lavoratori dipendenti di cui al  presente  articolo
          hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino  ad
          un massimo di 24 ore lavorative mensili  qualora  risultino
          necessari per l'espletamento del mandato. 
             6. L'attivita' ed i tempi di  espletamento  del  mandato
          per i quali i lavoratori chiedono  ed  ottengono  permessi,
          retribuiti e non retribuiti, devono  essere  prontamente  e
          puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.». 
             - Il testo dell'art. 1 della legge 13  luglio  1967,  n.
          584 (Riconoscimento del diritto a una  giornata  di  riposo
          dal lavoro al  donatore  di  sangue  dopo  il  salasso  per
          trasfusione  e  alla  corresponsione  della  retribuzione),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967,  n.
          189, e' il seguente: 
             «Art. 1 - I donatori di sangue e  di  emocomponenti  con
          rapporto di lavoro dipendente hanno  diritto  ad  astenersi
          dal lavoro per  l'intera  giornata  in  cui  effettuano  la
          donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera
          giornata lavorativa. I  relativi  contributi  previdenziali
          sono accreditati ai sensi dell'articolo 8  della  legge  23
          aprile 1981, n. 155.».