Art. 1510
                         Ruoli dei musicisti

1.  Presso  ciascuna  Forza  armata  sono rispettivamente istituiti i
ruoli  dei  musicisti,  cui  appartengono  i  componenti  delle bande
musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.
2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 e' inclusa
in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.