Art. 1510 Ruoli dei musicisti 1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti. 2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 e' inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.