Art. 1511
                        Organici delle Bande

1.  La  dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata
e' cosi' determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.
2.  Il  personale  della  banda e' compreso nell'organico della Forza
armata di appartenenza.
3.  Alla  banda  non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di
orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza
all'organico stabilito al comma 1.