Art. 1516 Inidoneita' tecnica 1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non sono piu' ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da: a) il Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito italiano; b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare; c) il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica militare; d) il Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri. 2. La commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento. 3. Gli orchestrali e l'archivista delle bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non sono piu' ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall'articolo 950 del regolamento. 4. Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non piu' idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento. 5. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilita' di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrale conserva il grado e l'anzianita' posseduti. 6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non piu' idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.