Art. 1518
           Trattenimento in servizio del maestro direttore

1.  Il  Ministro  della  difesa  puo',  di  anno in anno, disporre il
trattenimento  in  servizio  permanente  del maestro direttore che ha
compiuto  il 61° anno di eta'; l'ufficiale non puo' essere trattenuto
in servizio permanente oltre il 65° anno di eta'.