Art. 1527
                   Reimpiego del personale civile

1.  Il  reimpiego  del  personale  civile del Ministero della difesa,
conseguente  ai processi di ristrutturazione, e' effettuato secondo i
criteri   fissati   in   sede   di   contrattazione   decentrata   di
amministrazione  prevista  dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.
2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego
sono  fissati  in  sede  di contrattazione decentrata, secondo quanto
previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.