Art. 1528
                       Procedura di reimpiego

1.   Nell'ambito  dei  criteri  definiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  1527,  a  fronte  di provvedimenti di ristrutturazione,
sono  effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee,
tra  l'amministrazione  e  le  organizzazioni sindacali aventi titolo
alla  contrattazione  decentrata  per  l'esame del piano di reimpiego
predisposto dall'amministrazione.