Art. 1529 Ambito e ulteriori modalita' per il reimpiego 1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile e' effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determinano, nonche' delle esigenze funzionali complessive dell'ente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione del personale, le cui modalita' applicative, in ambito Difesa, sono definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa posizione economica, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 1527, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che sono definiti dalla contrattazione collettiva di comparto. 3. Sono fatte salve le possibilita' di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione degli accordi di mobilita'.
Nota all'art. 1529: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».