Art. 1529 
            Ambito e ulteriori modalita' per il reimpiego 
 
1. Al fine di evitare negative ricadute  sociali,  il  reimpiego  del
personale civile e' effettuato in enti del Ministero della difesa  in
ambito comunale,  provinciale  e  regionale,  nei  limiti  dei  posti
disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze  organiche
che si determinano, nonche'  delle  esigenze  funzionali  complessive
dell'ente. 
2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  congiuntamente   alla
riqualificazione del personale,  le  cui  modalita'  applicative,  in
ambito Difesa, sono definite con decreto del Ministro  della  difesa,
previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' avviata la riconversione professionale, nell'ambito  della
stessa posizione economica, dei dipendenti coinvolti nei processi  di
reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 1527,  in
aderenza alle nuove esigenze organiche del  Ministero  della  difesa,
secondo i criteri che sono definiti dalla  contrattazione  collettiva
di comparto. 
3. Sono fatte salve le possibilita' di passaggio nei ruoli  di  altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la  realizzazione
degli accordi di mobilita'. 
 
          Nota all'art. 1529:
             -   Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 9 maggio 2001, n.
          106, e' il seguente:
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».