Art. 1530
        Profilo di docente presso le scuole di lingue estere

1.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  del  personale  civile
dell'Amministrazione  della  difesa e fatte salve le rideterminazioni
delle  medesime  dotazioni,  necessarie  per  assicurare la riduzione
della  spesa  complessiva  relativa  ai  posti  in organico, ai sensi
dell'articolo  1,  comma  93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
sede  di  contrattazione integrativa a livello di amministrazione, e'
individuato  un  profilo  relativo alle funzioni di docente di lingue
estere.
2.  La  dotazione organica del personale del profilo professionale di
cui  al  comma  1,  per  la  Scuola  di  lingue  estere dell'Esercito
italiano, e' determinata in 33 unita'.
3.  L'assunzione  del  personale  del profilo professionale di cui al
comma  1  avviene  per  pubblico  concorso,  per  titoli  ed esami. I
requisiti  per  la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le
modalita'  di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  dell'economia  e  delle  finanze.  Limitatamente al
requisito  della  cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117.
 
          Note all'art. 1530:
             -  Il  testo  del  comma  93  dell'art. 1 della legge 30
          dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2005),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, e' il
          seguente:
             «93.  Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
          le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive
          modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
          enti  di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, e
          successive  modificazioni,  sono  rideterminate, sulla base
          dei  principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del
          predetto  decreto  legislativo  e all'articolo 34, comma 1,
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  apportando una
          riduzione   non  inferiore  al  5  per  cento  della  spesa
          complessiva  relativa  al  numero  dei posti in organico di
          ciascuna   amministrazione,   tenuto   comunque  conto  del
          processo  di  innovazione  tecnologica. Ai predetti fini le
          amministrazioni     adottano     adeguate     misure     di
          razionalizzazione  e  riorganizzazione  degli uffici, anche
          sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
          rapida  e  razionale  riallocazione  del  personale ed alla
          ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
          attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
          all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
          dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
          logistico-strumentali  e  di  supporto.  Le amministrazioni
          interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
          disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per  le  amministrazioni  che  non  provvedono  entro il 30
          aprile  2005  a  dare attuazione agli adempimenti contenuti
          nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
          base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
          qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
          alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
          alla  rideterminazione  del  proprio  organico  secondo  le
          predette   previsioni,   si   applica  il  divieto  di  cui
          all'articolo  6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,   n.  165.  Al  termine  del  triennio  2005-2007  le
          amministrazioni  di  cui  al  presente  comma rideterminano
          ulteriormente  le dotazioni organiche per tener conto degli
          effetti   di   riduzione   del  personale  derivanti  dalle
          disposizioni  del  presente  comma e dei commi da 94 a 106.
          Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato
          disposto  dell'articolo  3, commi 53, ultimo periodo, e 71,
          della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure
          concorsuali  in  atto  alla  data  del 30 novembre 2004, le
          mobilita'   che  l'amministrazione  di  destinazione  abbia
          avviato alla data di entrata in vigore della presente legge
          e   quelle   connesse   a   processi  di  trasformazione  o
          soppressione    di    amministrazioni    pubbliche   ovvero
          concernenti  personale in situazione di eccedenza, compresi
          i  docenti  di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso
          delle  autonomie  regionali  e  locali  al  rispetto  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, le disposizioni di cui al
          presente  comma costituiscono principi e norme di indirizzo
          per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio
          sanitario   nazionale,   che  operano  le  riduzioni  delle
          rispettive   dotazioni   organiche   secondo   l'ambito  di
          applicazione  da definire con il decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 98.».
             -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 8, del regolamento 19
          ottobre  1998,  n.  390  (Regolamento  recante modifiche al
          D.P.R.  concernente  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure  per  il reclutamento dei professori universitari
          di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L.
          3 luglio 1998, n. 210), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 12 maggio 2000, n. 109, e' il seguente:
             «8.  La  partecipazione  alle valutazioni comparative e'
          libera,  senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e
          al titolo di studio posseduti dai candidati.».